| (Competenza).
1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta sia al
consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, elenco o
registro al quale appartiene l'iscritto, sia al consiglio
dell'ordine nel cui circondario è stato commesso il fatto.
Essa è determinata dalla priorità nell'inizio dell'azione
disciplinare.
2. Qualora si debba procedere nei confronti di un
componente del consiglio dell'ordine
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che sarebbe competente a dare inizio all'azione
disciplinare, questa è attribuita al consiglio costituito
presso il tribunale della città ove ha sede la corte d'appello
nel cui distretto è stato commesso il fatto; se si tratta di
componenti di un consiglio dell'ordine costituito presso un
tribunale di città ove ha sede una corte d'appello, la
competenza appartiene al consiglio costituito nella sede della
corte d'appello più vicina, individuata secondo le norme del
codice di procedura penale.
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