| (Collegio giudicante).
1. Il collegio giudicante è costituito dal consiglio
dell'ordine con la presenza di almeno tre quinti dei suoi
componenti e, nei consigli composti da più di quindici membri,
di almeno nove membri.
2. I consiglieri delegati ad esercitare le funzioni
inquirenti o il consigliere che ha svolto tali funzioni e
quelle requirenti nel procedimento non possono far parte, a
pena di nullità, del collegio giudicante.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme
sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di
procedura penale. Su di esse giudica il presidente del
Consiglio nazionale forense.
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