| 1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli
alloggi di cui all'articolo 1 debbono essere presentate
all'Ufficio del territorio di Napoli entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Esaminata la domanda ed acquisita direttamente la
documentazione dai competenti uffici, il responsabile
dell'Ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi
dalla presentazione della istanza l'atto di cessione a ciascun
avente diritto della proprietà dell'immobile assegnato.
3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto
degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro ed
ipotecarie in misura fissa.
4. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto
devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la
loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione,
permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per dieci
anni a decorrere dalla data di accatastamento.
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