| (Indagini preliminari e apertura
del procedimento disciplinare).
1. Il consigliere inquirente, o la commissione, svolge la
indagine preliminare previa immediata informazione
all'interessato, che deve essere sentito.
2. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere
inquirente, o la commissione, richiede l'archiviazione del
procedimento disciplinare al collegio giudicante, ovvero al
presidente di esso la fissazione del giudizio precisando
l'addebito mosso all'incolpato.
3. Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare
l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è
comunicato
Pag. 63
sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario,
dispone la fissazione del giudizio disciplinare.
4. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria,
il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
5. L'impugazione del provvedimento di archiviazione, ai
sensi dell'articolo 106, spetta esclusivamente al procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non
deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il
consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore
a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 98.
7. Possono essere richiesti, durante le indagini
preliminari e nel successivo giudizio, accertamenti ed
informazioni al pubblico ministero e, suo tramite, alla
polizia giudiziaria.
| |