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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30760
DDL2537-0104
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.104 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 94.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Indagini preliminari e apertura
              del procedimento disciplinare). 
    1.  Il consigliere inquirente, o la commissione, svolge la
  indagine preliminare previa immediata informazione
  all'interessato, che deve essere sentito.
    2.  Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere
  inquirente, o la commissione, richiede l'archiviazione del
  procedimento disciplinare al collegio giudicante, ovvero al
  presidente di esso la fissazione del giudizio precisando
  l'addebito mosso all'incolpato.
    3.  Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare
  l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è
  comunicato
 
                              Pag. 63
 
  sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario,
  dispone la fissazione del giudizio disciplinare.
    4.  Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria,
  il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore
  generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
  il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
    5.  L'impugazione del provvedimento di archiviazione, ai
  sensi dell'articolo 106, spetta esclusivamente al procuratore
  generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
  il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
    6.  L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non
  deve superare i sei mesi.  In caso di comprovata necessità, il
  consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore
  a quattro mesi.  Ove il termine non sia osservato, si applicano
  le disposizioni di cui all'articolo 98.
    7.  Possono essere richiesti, durante le indagini
  preliminari e nel successivo giudizio, accertamenti ed
  informazioni al pubblico ministero e, suo tramite, alla
  polizia giudiziaria.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0104 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0062 RIGINIZ=023 PAGFIN=0063 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0104 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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