| (Citazione a giudizio).
1. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta
dell'organo inquirente di cui all'articolo 90 il collegio
giudicante emette il provvedimento di fissazione del
giudizio.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine provvede alla
citazione in giudizio dell'incolpato.
3. La citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'incolpazione nonché la data, l'ora ed il luogo di
comparizione.
4. La notificazione dell'atto deve avere luogo almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del
procedimento.
5. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria
del consiglio dell'ordine, all'organo inquirente nel medesimo
termine di cui al comma 4.
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