| (Giudizio disciplinare).
1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del
collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze
dibattimentali, alle quali può partecipare l'incolpato.
2. Il collegio può disporre che l'udienza sia aperta al
pubblico.
3. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere
inquirente. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi
assistere da non più di due avvocati.
4. Il collegio, se l'inquisito non compare senza
giustificato motivo, constatata la validità della citazione,
ordina procedersi in sua assenza.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente
del collegio nominato dal presidente, che continua, comunque,
a far parte del collegio giudicante.
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