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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30762
DDL2537-0106
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.106 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 64 Art. 96.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Giudizio disciplinare). 
    1.  Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del
  collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze
  dibattimentali, alle quali può partecipare l'incolpato.
    2.  Il collegio può disporre che l'udienza sia aperta al
  pubblico.
    3.  Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere
  inquirente.  L'incolpato può difendersi personalmente o farsi
  assistere da non più di due avvocati.
    4.  Il collegio, se l'inquisito non compare senza
  giustificato motivo, constatata la validità della citazione,
  ordina procedersi in sua assenza.
    5.  Le funzioni di segretario sono svolte da un componente
  del collegio nominato dal presidente, che continua, comunque,
  a far parte del collegio giudicante.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0106 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0064 RIGINIZ=001 PAGFIN=0064 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0106 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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