| (Svolgimento del giudizio).
1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data
fissata per il giudizio il consigliere inquirente e
l'incolpato devono depositare istanza in cui vengono indicate
le prove di cui chiedono l'assunzione, provvedendo altresì
alla convocazione dei relativi testimoni. Il collegio può
disporre la eliminazione delle prove sovrabbondanti.
2. Aperto il giudizio, il consigliere inquirente fa una
relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il
presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e
all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni del codice di procedura penale.
3. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente
e la difesa possono porre domande dirette all'incolpato ed ai
testimoni.
4. Il collegio può disporre di ufficio l'assunzione di
altre prove.
5. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che
hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.
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6. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione
immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la camera
di consiglio, dando lettura in udienza del dispositivo. Il
testo della decisione con la motivazione è depositato entro i
sessanta giorni dalla deliberazione ed è sottoscritto dal
presidente e dall'estensore.
7. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la
decisione non può trascorrere un termine superiore ad un
anno.
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