| (Sanzioni per l'inosservanza dei termini).
1. L'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio
dei termini entro cui devono essere compiute le attività del
procedimento disciplinare, determina la decadenza dalla carica
dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano
addebitabili.
2. La decadenza è dichiarata anche d'ufficio dal consiglio
dell'ordine o, in sua vece, dal Consiglio nazionale
forense.
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