| (Contenuto della decisione).
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula "non esservi
luogo a provvedimento disciplinare";
b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste
negli articoli successivi.
2. Ai fini della commisurazione della sanzione, il collegio
tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in
particolare, della gravità dell'infrazione, della personalità
dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo
comportamento successivo al fatto.
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