| (Radiazione).
1. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva
dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in
qualsiasi altro albo, elenco o registro. Essa si applica
quando l'incolpato è stato già sospeso due volte ed ha
commesso infrazione grave, ovvero quando l'infrazione commessa
è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un
corretto svolgimento dell'attività professionale.
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