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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30770
DDL2537-0114
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.114 (che inizia a pag.66 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 104.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Sospensione cautelare).
    1.  Quando, per la gravità del fatto contestato, la
  continuazione dell'attività professionale può arrecare
  pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
  dell'ordine, su richiesta del consigliere inquirente, delibera
  la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della
  professione.
 
                              Pag. 67
 
    2.  Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
  deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non
  sia intervenuta la decisione del consiglio dell'ordine, la
  stessa è caducata.
    3.  Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
  sensi del comma 3 dell'articolo 109, la sospensione cautelare
  può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
  della sentenza che ha definito il procedimento penale.
    4.  Il periodo di sospensione cautelare viene computato
  nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
  sospensione.
    5.  Il consiglio dell'ordine ha l'obbligo di pronunciarsi
  sull'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
  dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura
  dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto,
  anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai
  pubblici uffici.
    6.  La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
  che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
  propria difesa personalmente o a mezzo di suoi difensori.
    7.  Il provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio
  nazionale forense ma il gravame non ne sospende
  l'esecutività.
    8.  La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
  momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
    9.  In nessun caso la sospensione di un avvocato
  dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
  diversa dal consiglio dell'ordine competente.  Il consiglio
  dell'ordine potrà disporre la sospensione cautelare a seguito
  di richiesta motivata di magistrati o altre autorità dello
  Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti
  commessi dall'avvocato.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0114 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0066 RIGINIZ=023 PAGFIN=0067 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=66 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0114 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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