| (Sospensione cautelare).
1. Quando, per la gravità del fatto contestato, la
continuazione dell'attività professionale può arrecare
pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
dell'ordine, su richiesta del consigliere inquirente, delibera
la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della
professione.
Pag. 67
2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non
sia intervenuta la decisione del consiglio dell'ordine, la
stessa è caducata.
3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
sensi del comma 3 dell'articolo 109, la sospensione cautelare
può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che ha definito il procedimento penale.
4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato
nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
sospensione.
5. Il consiglio dell'ordine ha l'obbligo di pronunciarsi
sull'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura
dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto,
anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai
pubblici uffici.
6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
propria difesa personalmente o a mezzo di suoi difensori.
7. Il provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio
nazionale forense ma il gravame non ne sospende
l'esecutività.
8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
9. In nessun caso la sospensione di un avvocato
dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
diversa dal consiglio dell'ordine competente. Il consiglio
dell'ordine potrà disporre la sospensione cautelare a seguito
di richiesta motivata di magistrati o altre autorità dello
Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti
commessi dall'avvocato.
| |