| (Deposito, notifica e affissione).
1. La decisione in materia disciplinare viene depositata
con gli atti relativi nella
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segreteria del consiglio dell'ordine che l'ha pronunciata. A
cura del consigliere segretario la decisione viene notificata,
entro dieci giorni dal deposito, all'interessato ed al
procuratore generale presso la corte d'appello nel cui
distretto ha sede il consiglio dell'ordine.
2. Il dispositivo della decisione definitiva che commini
una sanzione più grave della censura ed il provvedimento di
sospensione cautelare sono affissi all'albo esterno
dell'ordine e comunicati a tutti i capi degli uffici
giudiziari del distretto nel quale ha sede l'ordine di
appartenenza dell'iscritto nonché a tutti i presidenti degli
ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense ed alla
Cassa nazionale di previdenza forense.
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