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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30772
DDL2537-0116
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.116 (che inizia a pag.68 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 106.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Impugnazione avverso le decisioni
                        disciplinari).
    1.  Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione
  al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei
  suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore
  generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
  il consiglio dell'ordine che le ha emesse.
    2.  L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e
  non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1
  dell'articolo 105, deve essere depositato nella segreteria del
  consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad essa inviato,
  mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    3.  L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto
  riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
    4.  Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza
  ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della
  decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale
  forense, dandone comunicazione all'interessato e al
  procuratore generale presso la Corte di cassazione.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0116 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0068 RIGINIZ=015 PAGFIN=0068 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=68 PAGEFIN=68 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0116 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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