| (Impugnazione avverso le decisioni
disciplinari).
1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione
al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei
suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che le ha emesse.
2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e
non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1
dell'articolo 105, deve essere depositato nella segreteria del
consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad essa inviato,
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto
riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza
ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della
decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale
forense, dandone comunicazione all'interessato e al
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
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