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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30773
DDL2537-0117
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.117 (che inizia a pag.69 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 69 Art. 107.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Norme procedurali).
    1.  Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si
  osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
  giudizio penale davanti alla Corte di cassazione, ad eccezione
  di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 615 del codice di
  procedura penale.
    2.  Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore
  generale presso la Corte di cassazione o da un suo
  sostituto.
    3.  Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione
  impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata
  per la discussione dalla impugnazione.  Esso può inviare al
  Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi
  rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro,
  il quale può assumere conclusioni.
    4.  Il testo della decisione con la motivazione è depositato
  presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei
  sessanta giorni successivi ed è sottoscritto dal presidente e
  dall'estensore.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0117 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0069 RIGINIZ=001 PAGFIN=0069 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=69 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0117 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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