| (Norme procedurali).
1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si
osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
giudizio penale davanti alla Corte di cassazione, ad eccezione
di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 615 del codice di
procedura penale.
2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo
sostituto.
3. Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione
impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata
per la discussione dalla impugnazione. Esso può inviare al
Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi
rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro,
il quale può assumere conclusioni.
4. Il testo della decisione con la motivazione è depositato
presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei
sessanta giorni successivi ed è sottoscritto dal presidente e
dall'estensore.
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