| (Ricorso per cassazione).
1. La decisione emessa dal Consiglio nazionale forense in
materia disciplinare è notificata, a cura del segretario,
all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la
decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte
di cassazione, i quali possono impugnarla per motivi di
legittimità mediante ricorso per Cassazione.
2. Il gravame è proposto con atto notificato alle altre
parti entro il termine di sessanta giorni ed all'impugnazione
si applicano le norme del codice di procedura civile.
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