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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30775
DDL2537-0119
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.119 (che inizia a pag.70 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 70 Art. 109.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Rapporto con il processo penale).
    1.  Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con
  procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale
  avente per oggetto i medesimi fatti.
    2.  La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a
  dibattimento ha tuttavia efficacia di giudicato quanto
  all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua
  commissione da parte dell'incolpato.
    3.  Se il consiglio ritiene di non potere emettere la
  propria decisione senza l'acquisizione di atti e notizie del
  procedimento penale o senza la definizione di quest'ultimo,
  sospende il procedimento disciplinare per il tempo ritenuto
  necessario.
    4.  Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
  emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo
  precedente ne informa l'autorità giudiziaria.
    5.  L'articolo 104, comma 9, si applica anche ai fini
  dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dalla
  professione, inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato,
  e la durata è computata in quella della corrispondente
  sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0119 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0070 RIGINIZ=001 PAGFIN=0070 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=70 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0119 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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