| (Rapporto con il processo penale).
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con
procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale
avente per oggetto i medesimi fatti.
2. La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a
dibattimento ha tuttavia efficacia di giudicato quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua
commissione da parte dell'incolpato.
3. Se il consiglio ritiene di non potere emettere la
propria decisione senza l'acquisizione di atti e notizie del
procedimento penale o senza la definizione di quest'ultimo,
sospende il procedimento disciplinare per il tempo ritenuto
necessario.
4. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo
precedente ne informa l'autorità giudiziaria.
5. L'articolo 104, comma 9, si applica anche ai fini
dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dalla
professione, inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato,
e la durata è computata in quella della corrispondente
sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.
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