| (Criteri per la determinazione dei diritti,
onorari ed indennità).
1. I criteri per la determinazione dei diritti, degli
onorari e delle indennità dovute agli avvocati per gli affari
contenziosi o non contenziosi, oltre che stragiudiziali, da
loro trattati sono stabiliti ogni biennio, con deliberazione
del Consiglio nazionale forense, con riferimento alla natura
ed al valore della controversia o dell'affare, al numero ed
all'importanza delle questioni
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trattate, all'attività svolta dall'avvocato ed ai risultati
conseguiti, al grado dell'autorità chiamata a decidere, e, per
quanto attiene ai giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per gli onorari devono essere fissati i limiti di un massimo e
di un minimo.
2. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri
di cui al comma 1 devono essere approvate dal Ministro di
grazia e giustizia.
3. Quando i diritti, gli onorari e le indennità non possono
essere determinati in virtù di una precisa disposizione
contenuta nelle deliberazioni di cui al comma 2 si ha riguardo
alle disposizioni, relative anche ad altre attività
professionali, che regolano casi simili o materie analoghe.
4. Gli onorari minimi sono inderogabili ed ogni convenzione
contraria è nulla.
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