| (Liquidazione giudiziale
delle spese processuali).
1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve
contenerne la fissazione.
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2. Ai fini di cui al coma 1, l'avvocato deve presentare,
insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, dei
propri diritti, onorari ed indennità, secondo le norme del
codice di procedura civile e del regolamento generale
giudiziario.
3. Qualora l'obbligo di cui al comma 2 non venga adempiuto,
con la sentenza si provvede alla fissazione delle spese,
nonché dei diritti, degli onorari e delle indennità in base
agli atti della causa.
4. Alla nota delle spese può essere unito, all'atto della
presentazione di essa ed in ogni caso non oltre venti giorni
dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del
consiglio dell'ordine degli avvocati.
5. L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione
entro i limiti del massimo e del minimo fissati ai sensi
dell'articolo 113.
6. Nei casi di eccezionale importanza in relazione alla
specialità della controversia, quando il pregio intrinseco
dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il
limite massimo.
7. Il limite del minimo è inderogabile.
8. Le disposizioni nel presente articolo si applicano anche
nei giudizi arbitrali.
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