| (Liquidazione degli onorari
per i giudizi arbitrali).
1. Le spese, i diritti e gli onorari dei giudizi arbitrali,
qualora non siano stati fissati con il lodo, sono liquidati
dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la
decisione è stata depositata.
2. Il presidente del tribunale provvede con decreto
ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel
termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo
stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al
tribunale.
3. L'opposizione è proposta con atto di citazione
notificata alle altre parti interessate.
4. Si applicano le norme di cui agli articoli 645, 647 e
seguenti del codice di procedura civile per i giudizi di
opposizione ed ingiunzione.
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