| (Liquidazione degli onorari
nei confronti del proprio cliente).
1. L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio
cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è
determinato, salvo patto speciale risultante da atto scritto,
in base ai criteri di cui all'articolo 113.
2. L'onorario, in relazione alla particolarità della
fattispecie o al pregio o al risultato dell'opera prestata,
può essere maggiore di quello liquidato a carico della parte
condannata nelle spese.
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