| (Efficacia vincolante del parere
del consiglio dell'ordine).
1. La convenzione con la quale l'avvocato ed il cliente
stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere
del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari,
diritti, indennità e spese ha efficacia vincolante deve essere
comunicata al consiglio prima che esso deliberi sulla
parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha
effetto vincolante.
| |