| (Restituzione degli atti).
1. Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e
le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento
degli onorari, dei diritti e delle indennità loro dovuti o per
il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
2. Su reclamo dell'interessato il consiglio dell'ordine
ordina all'avvocato di depositare gli atti e i documenti nella
propria sede, e si adopera per la composizione amichevole
della controversia.
3. Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto
verbale il quale ha valore, a
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tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il
verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del
tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma
esecutiva.
4. Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono
ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il
consiglio dell'ordine abbia proceduto all'accertamento delle
spese ed alla liquidazione degli onorari, dei diritti e delle
indennità.
5. Nei casi di urgenza il presidente del consiglio
dell'ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgono a
conciliare i legittimi interessi dell'avvocato con quelli del
cliente.
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