| (Solidarietà professionale).
1. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le
parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al
pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli
avvocati che hanno partecipato al procedimento, negli ultimi
tre anni, fossero tuttora creditori per l'attività
professionale svolta ai fini del giudizio stesso.
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