| (Richiesta di presentazione della parcella).
1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato
il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata,
al consiglio dell'ordine degli avvocati preposti alla tenuta
dell'albo nel quale l'avvocato è iscritto, affinché inviti il
professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la
parcella delle spese, degli onorari, dei diritti e delle
indennità per le sue prestazioni.
2. Il consiglio assegna all'avvocato un termine, non
superiore ad un mese, che può essere prorogato una sola volta,
fino a quattro mesi.
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3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il
consiglio rilascia al cliente attestazione della mancata
presentazione della parcella.
4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale
delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità sono
a carico dell'avvocato che non ha ottemperato all'invito,
salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità
derivata da causa non imputabile al professionista.
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