| (Forma dell'istanza di liquidazione
degli onorari e dei diritti).
1. L'avvocato può chiedere, ai sensi dell'articolo 633 del
codice di procedura civile, decreto d'ingiunzione di pagamento
delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità nei
confronti del proprio cliente anche all'autorità giudiziaria
della circoscrizione nella quale è tenuto l'albo in cui è
iscritto, osservate le norme relative alla competenza per
valore.
2. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto
scritto.
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