| (Ricorso al capo dell'ufficio giudiziario
adito per il processo).
1. Per la liquidazione delle spese, degli onorari, dei
diritti e delle indennità nei confronti del proprio cliente,
l'avvocato, dopo la decisione della causa e l'estinzione della
procedura, può, se non intende seguire la procedura di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il
processo.
| |