| (Procedimento di liquidazione).
1. Il presidente del tribunale o della corte d'appello
ordina, con decreto in
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calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti a
sé in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma
dell'articolo 645, secondo comma, ultima parte, del codice di
procedura civile.
2. Il decreto è notificato a cura della parte istante.
3. Non è obbligatorio il ministero di difensore.
4. Il presidente, sentite le parti, procura di conciliarle.
Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo
esecutivo.
5. Si applica per le spese l'articolo 92, terzo comma, del
codice di procedura civile.
6. Se una delle parti non compare o se la conciliazione non
riesce, il presidente provvede alla liquidazione delle
competenze dovute all'avvocato nonché delle spese del
procedimento, con ordinanza provvisoriamente esecutiva.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano,
in quanto applicabili, anche davanti al giudice di pace e al
pretore, quando essi sono rispettivamente competenti a norma
dell'articolo 123.
8. Entro venti giorni dalla comunicazione può essere
proposto reclamo avverso l'ordinanza di cui al comma 6
mediante ricorso proposto rispettivamente al pretore, al
presidente del tribunale, al tribunale od alla corte
d'appello, a seconda se il provvedimento gravato sia stato
emesso dal giudice di pace, dal pretore, dal presidente del
tribunale o dal presidente della corte d'appello.
9. La trattazione del reclamo avviene in camera di
consiglio e non è ammessa ulteriore impugnativa.
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