| (Soppressione della qualifica di procuratore).
1. I procuratori iscritti all'albo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono inseriti d'ufficio nell'albo
degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione
all'albo dei procuratori.
2. Coloro che abbiano superato l'esame di procuratore prima
della data di entrata in vigore della presente legge o
superino quello indetto per l'anno di entrata in vigore della
medesima possono conseguire a domanda, entro e non oltre due
anni dalla data di pubblicazione della presente legge,
l'iscrizione all'albo.
3. Ogni riferimento, nelle norme vigenti, alla professione
di procuratore si intende fatto alla professione di
avvocato.
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