| (Praticanti procuratori).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgono pratica di procuratore, proseguono
nel tirocinio secondo le norme previste dalla legge stessa.
Agli effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene
computato il periodo di pratica già compiuto.
2. Il requisito di aver superato, durante il corso degli
studi universitari, gli esami indicati nel comma 2
dell'articolo 72, è richiesto a decorrere dal terzo anno
solare successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.
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