| (Incompatibilità e requisiti non previsti
dalla precedente legislazione).
1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti ad albi ed
elenchi alla data di entrata in vigore della presente legge,
per i quali sussistano incompatibilità o che non siano in
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e
precentemente non richiesti, hanno l'obbligo, pena la
cancellazione dall'albo o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove
disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La prima revisione degli albi ai sensi dell'articolo 65
deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.
3. Gli italiani appartenenti a regioni non unite
politicamente all'Italia, iscritti agli albi alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, primo comma, punto 1^, del regio decretolegge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito,
Pag. 80
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
conservano il diritto all'iscrizione, a condizione che
conservino la cittadinanza dello Stato al quale appartengono
le suddette regioni.
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