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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30805
DDL2537-0149
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.149 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 137.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Potere regolamentare
              del Consiglio nazionale forense).
    1.  I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense
  diventano efficaci dopo sessanta giorni dall'invio al Ministro
  di grazia e giustizia, qualora questo non restituisca l'atto
  trasmessogli entro il medesimo termine con l'invito ad
  apportarvi modifiche.
    2.  Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento
  motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche
  proposte dal Ministro, purché queste non incidano su aspetti
  di legittimità dei regolamenti.
    3.  Il Ministro di grazia e giustizia ha il potere di
  annullare i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale
  forense che siano in violazione di norme di legge.
    4.  I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense
  sono pubblicati sul Bollettino del Ministero di grazia e
  giustizia ed entrano in vigore il giorno stesso della loro
  pubblicazione.
    5.  Devono essere approvati entro due anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge i regolamenti per la
  sua prima attuazione relativi, in particolare, al
  funzionamento del Consiglio nazionale forense e dell'ordine
  nazionale forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
  circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
  tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
  speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature
  superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
  regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli
  circondariali.
    6.  Scaduto il termine fissato nel comma 5, il Ministro di
  grazia e giustizia provvede,
 
                              Pag. 82
 
  in via sostitutiva, entro i sei mesi successivi,
  sentito il Consiglio nazionale forense.
    7.  Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
  attuazione della presente legge sono applicabili, per le
  singole materie, le norme del regio decreto 22 gennaio 1934,
  n. 37, e successive modificazioni, vigenti alla data di
  entrata in vigore della presente legge, in quanto
  compatibili.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0149 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0081 RIGINIZ=007 PAGFIN=0082 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=82 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0149 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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