| (Potere regolamentare
del Consiglio nazionale forense).
1. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense
diventano efficaci dopo sessanta giorni dall'invio al Ministro
di grazia e giustizia, qualora questo non restituisca l'atto
trasmessogli entro il medesimo termine con l'invito ad
apportarvi modifiche.
2. Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento
motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche
proposte dal Ministro, purché queste non incidano su aspetti
di legittimità dei regolamenti.
3. Il Ministro di grazia e giustizia ha il potere di
annullare i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale
forense che siano in violazione di norme di legge.
4. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense
sono pubblicati sul Bollettino del Ministero di grazia e
giustizia ed entrano in vigore il giorno stesso della loro
pubblicazione.
5. Devono essere approvati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i regolamenti per la
sua prima attuazione relativi, in particolare, al
funzionamento del Consiglio nazionale forense e dell'ordine
nazionale forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature
superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli
circondariali.
6. Scaduto il termine fissato nel comma 5, il Ministro di
grazia e giustizia provvede,
Pag. 82
in via sostitutiva, entro i sei mesi successivi,
sentito il Consiglio nazionale forense.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
attuazione della presente legge sono applicabili, per le
singole materie, le norme del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, e successive modificazioni, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, in quanto
compatibili.
| |