| Onorevoli Colleghi! -- Tra le nuove figure professionali
emerge la categoria del "quadro intermedio". Infatti il codice
civile, all'articolo 2095, individua ben quattro categorie:
operai, impiegati, quadri e dirigenti, regolate dalla
contrattazione collettiva. Questa ha svolto un ruolo molto
importante, avendo realizzato progressivamente un
avvicinamento retributivo tra le diverse categorie, fino a
realizzare il cosiddetto inquadramento unico (cioè
l'inserimento, in uno stesso livello, delle qualifiche ex
operaie ed ex impiegatizie).
A seguito di tale inquadramento unico si è determinata una
situazione sfavorevole per le più alte qualifiche
impiegatizie, tanto che la differenza tra il più basso livello
retributivo delle qualifiche operaie e i più alti delle
qualifiche impiegatizie è andata a ridursi, generando
scontento tra
le categorie. La famosa marcia dei 40.000 a Torino nel 1980
ebbe luogo proprio per rivendicare il riconoscimento di una
maggiore retribuzione e di una maggiore professionalità,
contro l'appiattimento retributivo che invece le
confederazioni sindacali avevano proposto e realizzato negli
anni settanta. Avverso tale politica si mossero le qualifiche
"impiegato super", le cosiddette prime qualifiche, che con la
legge n. 190 del 1985, ottennero il riconoscimento come
"quadri", mediante l'introduzione di tale fattispecie
nell'articolo 2095 del codice civile.
L'operazione sembrò essenzialmente elettorale, poiché al
riconoscimento dei "quadri" non corrispose una differenziata
disciplina normativa, né tantomeno una contrattazione
separata; inoltre le rivendicazioni del 1980 non ebbero
seguito, perché
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il contratto stipulato dalle confederazioni sindacali
prevedeva indennità particolari per i "quadri" piuttosto
modeste, rispetto alle attese della categoria e, soprattutto,
mancò il riconoscimento della professionalità e del ruolo.
Nel 1988 una sentenza della Corte costituzionale ritenne le
confederazioni dei "quadri" non legittimate a costruire le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) perché queste
confederazioni non avevano il carattere della
pluricategorialità, in quanto rappresentanti di una sola
categoria.
Inoltre, la legge n. 190 del 1985 è stata largamente
disapplicata dai datori di lavoro, non prevedendo alcun tipo
di sanzione per i comportamenti omissivi o elusivi da parte
dei datori di lavoro medesimi, i quali ad oggi non hanno
voluto riconoscere uno spazio contrattuale autonomo ai quadri.
Rispetto quindi al profondo
cambiamento che l'evoluzione della società richiede
nell'economia e nel sistema organizzativo, i quadri
sollecitano l'assunzione di una iniziativa legislativa che
consenta la effettiva realizzazione della categoria.
I punti fondamentali della richiesta dei quadri possono
così sintetizzarsi:
1) una più specifica definizione della categoria, la cui
costituzione non possa essere disattesa dalle parti;
2) l'individuazione ed il riconoscimento della
rappresentanza anche per le organizzazzioni sindacali dei
quadri, pur se, com'è naturale, a livello monocategoriale (si
veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 1
del 1994 la quale ha dichiaraato ammissibile la richiesta di
un referendum in materia);
3) l'estensione della normativa al pubblico impiego.
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