| 1. Il Governo, nell'ambito delle finalità di cui alla
presente legge e della legge 13 maggio 1985, n. 190, è
autorizzato ad emanare, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e per la funzione pubblica, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
normativa necessaria affinché le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 6- bis della citata legge n. 190 del
1985, come modificata dalla presente legge, trovino
applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti mediante i
procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge
29 marzo 1983, n. 93.
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