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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30816
DDL2539-0002
Progetto di legge Camera n. 2539 - testo presentato - (DDL12-2539)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2539. TESTIPDL
...C2539.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2539 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il varo di una legge di
  riforma del sistema previdenziale e assistenziale appare ormai
  improcrastinabile: una legge che miri da un lato al
  risanamento dell'ente di Stato e dall'altro che garantisca la
  continuità della erogazione delle prestazioni.
    Tale legge deve prevedere la possibilità di una corretta
  coesistenza tra previdenza pubblica e previdenza privata, una
  netta separazione tra previdenza e assistenza e l'adozione dei
  princìpi contributivo e della capitalizzazione per la parte
  previdenziale.
    La nuova legge dovrà prevedere un sistema di garanzia
  contro gli abusi dell'assistenzialismo ed una certezza di
  contribuzione anche da parte dell'ente pubblico, mediante la
  riduzione della contribuzione figurativa.
    La riforma non potrà prescindere da alcune semplici
  valutazioni:
      1) l'insopprimibilità dei diritti acquisiti dai
  lavoratori o, almeno compatibilmente
  con le esigenze di risanamento del sistema, da quella
  parte di lavoratori che in virtù di una prolungata
  contribuzione abbiano conseguito delle legittime aspettative a
  breve termine;
      2) l'erogazione di un assegno pensionistico di importo
  tale da garantire al beneficiario una esistenza libera e
  dignitosa e che sia correlato al costo reale della vita;
      3) la previsione della corresponsione di un assegno per
  un periodo non superiore a quello di pagamento dei
  contributi.
    Il primo punto rappresenta una questione di coerenza e di
  rispetto dello Stato nei confronti dei lavoratori con i quali
  ha in precedenza concluso un contratto: sovvertire i termini
  dell'accordo concluso con i lavoratori senza l'accordo di
  questi significa, oltre tutto, provocare uno scontro sociale
  le cui avvisaglie si sono già manifestate all'epoca del
  tentativo operato dal Governo Berlusconi con la finanziaria
  1995.
 
                               Pag. 2
 
    Per i lavoratori già occupati si deve dunque cercare di
  riconoscere al massimo i diritti acquisiti in virtù delle
  precedenti leggi; nulla vieta, tuttavia, di introdurre delle
  norme transitorie che consentano ai lavoratori stessi di
  operare liberamente una scelta tra il vecchio e il nuovo
  sistema.
    Il problema si pone dunque nei termini strettamente
  economici della reciproca convenienza: il nuovo sistema dovrà
  essere quindi moderatamente incentivante alla prosecuzione
  dell'attività lavorativa oltre il termine minimo: lavorare di
  più significa contribuire più a lungo e di riflesso ridurre il
  periodo di godimento della pensione in relazione alla vita
  presunta, realizzando così l'obiettivo di cui al punto 3), pur
  senza dimenticare che mantenere lavoratori anziani in servizio
  significa tenere i giovani lontani dal ciclo produttivo.
    Il secondo punto è quello che prevede la garanzia di
  pagamento di un assegno pensionistico che rispetti,
  sostanzialmente, quelli che sono i dettami dell'articolo 36
  della Costituzione: una esistenza libera e disgnitosa ed una
  parità di valore d'acquisto della pensione pur in condizioni
  di costo della vita diverse, circostanza che viene assicurata
  dalla regionalizzazione del sistema.
    Dalle precedenti valutazioni ne derivano altre che devono
  ugualmente essere tenute in debita considerazione al fine di
  assicurare equità di trattamento almeno al regime minimo e di
  garanzia:
      il fondo regionale per la previdenza sociale dovrà
  contare su entrate il più possibile certe al fine di
  pianificare correttamente e garantire il rendimento;
      una quota certa e predeterminata delle entrate del fondo
  regionale per la previdenza sociale dovrà essere devoluta dal
  fondo stesso al fondo regionale di solidarietà, che dovrà
  essere distinto dal primo;
      i contributi versati che restano di competenza del fondo
  regionale per la previdenza sociale dovranno seguire il regime
  della capitalizzazione;
      tutti i lavoratori dovranno contribuire in misura minima
  al fondo regionale per la previdenza sociale;
      le casse speciali o autonome di categoria saranno
  alimentate da contributi volontari e regolate da una legge
  speciale.
    Questi i princìpi fondamentali posti alla base di un
  moderno sistema di previdenza ideato su base regionale al fine
  di consentire un miglior controllo della gestione dei
  patrimoni versati ed una più corretta distribuzione delle
  somme agli aventi diritto, il tutto sulla base del principio
  che ove le condizioni di vita e le esigenze dei singoli siano
  diverse, soltanto la differenziazione dei trattamenti
  ripristina lo stato di parità tra i soggetti.
    La creazione di un fondo nazionale di compensazione con
  compiti di assistenza ai fondi regionali che non dispongano di
  sufficienti entrate per garantire le prestazioni minime
  previste, assicura una solidarietà di principio che si traduce
  in una corretta valutazione del problema ed in una concreta
  soluzione delle necessità e dei problemi emergenti, laddove
  ciascun fondo regionale dovrà rispondere in prima persona dei
  contributi versati dai propri iscritti.
 
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