| Onorevoli Colleghi! -- Il varo di una legge di
riforma del sistema previdenziale e assistenziale appare ormai
improcrastinabile: una legge che miri da un lato al
risanamento dell'ente di Stato e dall'altro che garantisca la
continuità della erogazione delle prestazioni.
Tale legge deve prevedere la possibilità di una corretta
coesistenza tra previdenza pubblica e previdenza privata, una
netta separazione tra previdenza e assistenza e l'adozione dei
princìpi contributivo e della capitalizzazione per la parte
previdenziale.
La nuova legge dovrà prevedere un sistema di garanzia
contro gli abusi dell'assistenzialismo ed una certezza di
contribuzione anche da parte dell'ente pubblico, mediante la
riduzione della contribuzione figurativa.
La riforma non potrà prescindere da alcune semplici
valutazioni:
1) l'insopprimibilità dei diritti acquisiti dai
lavoratori o, almeno compatibilmente
con le esigenze di risanamento del sistema, da quella
parte di lavoratori che in virtù di una prolungata
contribuzione abbiano conseguito delle legittime aspettative a
breve termine;
2) l'erogazione di un assegno pensionistico di importo
tale da garantire al beneficiario una esistenza libera e
dignitosa e che sia correlato al costo reale della vita;
3) la previsione della corresponsione di un assegno per
un periodo non superiore a quello di pagamento dei
contributi.
Il primo punto rappresenta una questione di coerenza e di
rispetto dello Stato nei confronti dei lavoratori con i quali
ha in precedenza concluso un contratto: sovvertire i termini
dell'accordo concluso con i lavoratori senza l'accordo di
questi significa, oltre tutto, provocare uno scontro sociale
le cui avvisaglie si sono già manifestate all'epoca del
tentativo operato dal Governo Berlusconi con la finanziaria
1995.
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Per i lavoratori già occupati si deve dunque cercare di
riconoscere al massimo i diritti acquisiti in virtù delle
precedenti leggi; nulla vieta, tuttavia, di introdurre delle
norme transitorie che consentano ai lavoratori stessi di
operare liberamente una scelta tra il vecchio e il nuovo
sistema.
Il problema si pone dunque nei termini strettamente
economici della reciproca convenienza: il nuovo sistema dovrà
essere quindi moderatamente incentivante alla prosecuzione
dell'attività lavorativa oltre il termine minimo: lavorare di
più significa contribuire più a lungo e di riflesso ridurre il
periodo di godimento della pensione in relazione alla vita
presunta, realizzando così l'obiettivo di cui al punto 3), pur
senza dimenticare che mantenere lavoratori anziani in servizio
significa tenere i giovani lontani dal ciclo produttivo.
Il secondo punto è quello che prevede la garanzia di
pagamento di un assegno pensionistico che rispetti,
sostanzialmente, quelli che sono i dettami dell'articolo 36
della Costituzione: una esistenza libera e disgnitosa ed una
parità di valore d'acquisto della pensione pur in condizioni
di costo della vita diverse, circostanza che viene assicurata
dalla regionalizzazione del sistema.
Dalle precedenti valutazioni ne derivano altre che devono
ugualmente essere tenute in debita considerazione al fine di
assicurare equità di trattamento almeno al regime minimo e di
garanzia:
il fondo regionale per la previdenza sociale dovrà
contare su entrate il più possibile certe al fine di
pianificare correttamente e garantire il rendimento;
una quota certa e predeterminata delle entrate del fondo
regionale per la previdenza sociale dovrà essere devoluta dal
fondo stesso al fondo regionale di solidarietà, che dovrà
essere distinto dal primo;
i contributi versati che restano di competenza del fondo
regionale per la previdenza sociale dovranno seguire il regime
della capitalizzazione;
tutti i lavoratori dovranno contribuire in misura minima
al fondo regionale per la previdenza sociale;
le casse speciali o autonome di categoria saranno
alimentate da contributi volontari e regolate da una legge
speciale.
Questi i princìpi fondamentali posti alla base di un
moderno sistema di previdenza ideato su base regionale al fine
di consentire un miglior controllo della gestione dei
patrimoni versati ed una più corretta distribuzione delle
somme agli aventi diritto, il tutto sulla base del principio
che ove le condizioni di vita e le esigenze dei singoli siano
diverse, soltanto la differenziazione dei trattamenti
ripristina lo stato di parità tra i soggetti.
La creazione di un fondo nazionale di compensazione con
compiti di assistenza ai fondi regionali che non dispongano di
sufficienti entrate per garantire le prestazioni minime
previste, assicura una solidarietà di principio che si traduce
in una corretta valutazione del problema ed in una concreta
soluzione delle necessità e dei problemi emergenti, laddove
ciascun fondo regionale dovrà rispondere in prima persona dei
contributi versati dai propri iscritti.
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