| 1. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1 avviene
su domanda da parte dei professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione al relativo albo professionale da
almeno tre anni. Tale requisito non è richiesto per i gruppi
di professionisti associati;
b) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili
per legge con l'esercizio della libera professione.
2. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve
risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e con
firma autenticata a norma di legge.
3. L'iscrizione può essere richiesta per non più del 25 per
cento degli ambiti e settori di specializzazione sia per i
singoli professionisti che per quelli associati.
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4. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi ai
professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1,
fatti salvi i limiti sanciti per i geometri dal regio decreto
11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni,
rilasciano una dichiarazione con la quale si specificano i
motivi del mancato ricorso ai propri uffici tecnici
competenti.
5. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi, devono
altresì rispettare la rotazione tra coloro che in ordine
cronologico abbiano presentato la domanda di iscrizione agli
elenchi e non risultino aver avuto affidati altri incarichi a
partire dalla data di istituzione dell'albo e sino ad
esaurimento dell'utilizzo di quanti vi risultino inseriti.
6. Il rifiuto di accettare l'incarico comporta il
trasferimento del professionista all'ultimo posto delle
iscrizioni all'albo come risultante alla data entro la quale
l'accettazione dell'incarico va fatta.
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