| (Finanziamento dei fondi).
1. Il fondo regionale per la previdenza sociale è
finanziato:
a) dai contributi obbligatori calcolati sui redditi
da lavoro dipendente ed autonomo;
b) dai contributi volontari versati dai lavoratori
dipendenti ed autonomi in aggiunta a quelli obbligatori;
c) dai contributi a carico di enti o società
produttori di reddito:
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d) dai contributi a carico dei datori di lavoro,
ivi compreso lo Stato;
e) dalle sanzioni amministrative a carico di chi
evade gli obblighi contributivi, di chi rende dichiarazioni
mendaci per conseguire o consegue indebitamente assegni di
invalidità o di solidarietà e dei soggetti obbligati in solido
ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
f) dai redditi derivanti da investimenti di
capitale nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni;
g) dai trasferimenti provenienti dal fondo
nazionale di compensazione;
h) da lasciti e donazioni.
2. Il fondo regionale di solidarietà è finanziato:
a) dal versamento della quota proporzionale
effettuata dal fondo regionale per la previdenza sociale nella
misura stabilita dalle leggi regionali;
b) dai contributi a carico dei datori di lavoro per
la disoccupazione temporanea involontaria;
c) da lasciti e donazioni;
d) dai trasferimenti provenienti dal fondo
nazionale di compensazione.
3. Il fondo nazionale di compensazione è finanziato:
a) dai contributi dei fondi regionali per la
previdenza sociale;
b) da eventuali trasferimenti dello Stato tesi ad
assicurare la parità di bilancio in caso di temporanee urgenti
necessità.
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