| (Concorrenza tra prestazione previdenziale e attività
lavorativa).
1. Ai lavoratori dipendenti che, conseguito il diritto di
accedere al trattamento pensionistico, desiderino proseguire
l'attività
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lavorativa in concorso con la pensione, è riconocsciuto
un trattamento di pensione pari al 60 per cento dell'importo
netto maturato. A detti lavoratori viene contestualmente
ridotto del 50 per cento l'onere contributivo, mentre resta
inalterato il contributo a carico del datore di lavoro.
2. Il lavoratore dipendente che abbia compiuto il
sessantesimo anno di età può proseguire l'attività lavorativa
soltanto in accordo col datore di lavoro.
3. Ai lavoratori dipendenti che abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età ed abbiano conseguito almeno 35 anni
di contribuzione non si applicano le disposizioni sulle
limitazioni di licenziamento di cui alla legge 11 maggio 1990,
n. 108.
4. Nessun lavoratore dipendente che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età può proseguire l'attività
lavorativa subordinata.
5. Ai lavoratori autonomi che, conseguito il diritto di
accedere al trattamento pensionistico, desiderino proseguire
l'attività lavorativa in concorso con la pensione, è
riconosciuto un trattamento di pensione pari al 60 per cento
dell'importo maturato senza alcuna riduzione dei contributi a
loro carico.
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