| (Minimo vitale).
1. Ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano
maturato un periodo contributivo insufficiente per usufruire
del trattamento minimo di pensione da parte del fondo
regionale per la previdenza sociale e si trovino in condizione
di indigenza, ai sensi dell'articolo 12, è corrisposto da
parte del fondo regionale di solidarietà un assegno vitalizio
non reversibile fino ad un ammontare annuo predeterminato per
legge. Tale ammontare, al netto da imposte, è per il 1995 pari
a lire 6.250.000.
2. L'assegno di cui al comma 1 è rivalutato annualmente
sulla base degli indici di
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rivalutazione utilizzati per la rivalutazione del trattamento
di fine rapporto.
3. L'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento ove
il beneficiario abbia una persona legalmente a carico ed è
aumentato di un ulteriore 10 per cento per ogni persona
legalmente a carico, oltre la prima.
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