| (Assegno di reversibilità).
1. In caso di decesso del titolare di pensione, è
assicurato al coniuge superstite il 60 per cento della
pensione integrale percepita dal titolare.
2. Qualora il coniuge superstite abbia a carico figli
minori o maggiorenni che siano studenti in regola con il corso
di studi, l'importo è aumentato del 10 per cento per ogni
figlio.
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3. Hanno altresì diritto alla pensione di reversibilità
integrata al trattamento minimo, i coniugi superstiti che
abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed i figli minori
o maggiorenni che siano studenti in regola con il corso di
studi, dei lavoratori che abbiano versato almeno 20 anni di
contributi obbligatori.
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