| (Versamento dei contributi e trasferimento).
1. I soggetti di cui all'articolo 5 versano i contributi
previdenziali al fondo regionale per la previdenza sociale
istituito nella regione in cui è esercitata l'attività
lavorativa.
2. Il fondo regionale per la previdenza sociale è tenuto ad
annotare l'ammontare dei contributi versati per ciascun
lavoratore e l'ammontare del rendimento dei contributi e, in
caso di trasferimento del
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lavoratore in una regione diversa, provvede a trasferire al
competente fondo regionale l'intero capitale versato,
eventualmente maggiorato ai sensi dell'articolo 8.
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