| (Disposizioni penali).
1. Chiunque renda dichiarazioni false o mendaci o in
qualunque modo alteri il proprio stato al fine di ottenere una
pensione di invalidità o un assegno di accompagnamento cui non
abbia diritto, ovvero al fine di ricevere importi superiori a
quelli cui ha diritto, è tenuto a restituire all'ente
previdenziale erogatore tutte le somme indebitamente
percepite, rivalutate secondo i criteri di pagamento, nonché a
pagare una sanzione amministrativa compresa tra un minimo del
200 per cento ed un massimo del 400 per cento di quanto
indebitamente percepito.
2. Qualora i benefìci illegittimi siano stati conseguiti
con la complicità di medici o di pubblici funzionari, questi
ultimi, oltre che rispondere penalmente per i reati
eventualmente commessi, sono responsabili in solido con il
beneficiato per il pagamento della sanzione amministrativa di
cui al comma 1.
3. Eventuali condoni dovranno comunque prevedere la
restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate
della rivalutazione a decorrere dalle singole scadenze del
percepimento.
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