| (Accertamenti).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge tutte le pensioni di invalidità, nonché
gli assegni di accompagnamento erogati in favore di cittadini
con meno di 70 anni dovranno essere sottoposti a revisione
diretta ad accertare la sussistenza o la permanenza dei
requisiti per la fruizione del beneficio.
2. Nei confronti di coloro i quali abbiano perso il diritto
al beneficio per involuzione dello stato invalidante anche a
seguito di intervento chirurgico, è disposta la revoca del
trattamento assistenziale.
3. Nei confronti di coloro i quali percepiscono i
trattamenti assistenziali di cui al comma 1 del presente
articolo senza averne diritto fin dall'origine, si applicano
sanzioni di cui all'articolo 22.
4. Nei confronti di coloro che dichiarano di rinunciare al
trattamento assistenziale prima di ricevere l'avviso di
accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti, è
disposta la revoca dei benefìci. Tali soggetti sono inoltre
tenuti al pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
500.000.
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