| (Disciplina transitoria).
1. Tutti i lavoratori che abbiano versato almeno 30 anni di
contributi alla data di entrata in vigore della presente legge
accedono, senza alcuna facoltà di opzione, al trattamento
pensionistico precedentemente in vigore.
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2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano versato un minimo di 15 anni di
contributi possono optare tra il sistema precedentemente in
vigore e il sistema introdotto dalla presente legge mediante
dichiarazione da inoltrarsi all'INPS entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano maturato un periodo contributivo
inferiore a 15 anni, sono assoggettati al sistema
previdenziale e assistenziale introdotto dalla presente
legge.
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