| (Liquidazione dell'INPS).
1. Per un periodo massimo di 10 anni, non prorogabile se
non per gravi ragioni e per non più di tre anni, il fondo
nazionale di compensazione è gestito dall'INPS in liquidazione
che provvederà, nel medesimo termine di dieci anni, a
trasferire tutte le competenze ed i beni ai fondi regionali
per la previdenza sociale ed al fondo nazionale di
compensazione, secondo le disposizioni contenute nella
presente legge.
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