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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30846
DDL2540-0002
Progetto di legge Camera n. 2540 - testo presentato - (DDL12-2540)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2540. TESTIPDL
...C2540.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2540 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La difficile fase di
  transizione politico-istituzionale che il nostro Paese sta
  vivendo è caratterizzata da frequenti conflitti tra i poteri e
  gli ordini dello Stato.
    La nostra Costituzione, pur superata, conserva, quanto ai
  princìpi fondamentali della separazione tra i poteri,
  un'indubbia attualità.
    Ma è proprio nell'attuazione di quei princìpi che
  l'attività legislativa ha, talora, posto le premesse per il
  verificarsi di gravi equivoci e sovrapposizioni tra i poteri e
  gli organi dello Stato.  E' il caso, questo, della "doppia
  titolarità" dell'azione disciplinare nei confronti dei
  magistrati.
    La titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei
  magistrati è attualmente conferita, sia al Ministro di grazia
  e giustizia che al procuratore generale presso la Corte di
  cassazione.
    Ma si tratta di una "coabitazione" disordinata, fondata su
  basi giuridicamente precarie e sbilanciate.
    La titolarità del Ministro di grazia e giustizia poggia
  sulla stessa Costituzione (articolo 107, secondo comma: "Il
  Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
  disciplinare") mentre la titolarità del procuratore generale è
  stata introdotta con legge ordinaria nel 1958.
 
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    I costituenti vollero sottolineare il carattere "politico"
  dell'azione disciplinare poiché il Guardasigilli risponde al
  Paese del proprio operato.  Si voleva evitare che il Consiglio
  superiore della magistratura, organo di autogoverno della
  magistratura, fosse o apparisse come un organo "chiuso",
  vincolato a logiche corporative.  Nel contempo, si voleva
  rendere pienamente "visibile" la responsabilità, propria
  dell'Esecutivo, della politica della giustizia e del buon
  funzionamento della macchina giudiziaria.  Insomma, affidare la
  titolarità dell'azione disciplinare a un membro
  dell'Esecutivo, e dunque a un soggetto "estraneo" all'Ordine
  giudiziario, significava tutelare lo stesso ruolo del
  Consiglio superiore della magistratura all'interno di un
  sistema di  checks and balances,  di separazione e
  reciproco controllo tra i poteri.
    Per dieci anni, la titolarità dell'azione disciplinare è
  stata esclusiva del Ministro, senza che ciò, a parere unanime,
  abbia arrecato il minimo danno al buon andamento della
  giustizia.
    La titolarità dell'azione disciplinare fu estesa al
  procuratore generale presso la Corte di cassazione solo nel
  1958, con la legge 24 marzo 1958, n. 195 ("Norme sulla
  costituzione e sul fuzionamento del Consiglio superiore della
  magistratura").  All'articolo 4, comma settimo, ("Composizione
  della sezione disciplinare") si stabilisce che le funzioni di
  pubblico ministero presso la sezione disciplinare vengano
  esercitate anche dal procuratore generale presso la Corte di
  cassazione, già membro di diritto del Consiglio superiore
  della magistratura (articolo 104 della Costituzione).
  All'articolo 14 ("Attribuzioni del Ministro di grazia e
  giustizia"), comma primo, si legge dunque: "(il Ministro) ha
  facoltà di promuovere mediante richiesta l'azione
  disciplinare.  L'azione disciplinare può peraltro essere
  promossa anche dal procuratore generale presso la Corte
  suprema di cassazione  nella sua qualità  (corsivo nostro)
  di pubblico ministero presso la sezione disciplinare del
  Consiglio superiore".
    Insomma, al procuratore generale, già membro di diritto del
  Consiglio, viene riconosciuto il ruolo di pubblico ministero
  presso la sezione disciplinare del Consiglio stesso.  In
  ragione di ciò gli viene riconosciuta la titolarità
  dell'azione disciplinare.
    Una situazione, come si vede, di grande equivocità.
    Gli esempi, purtroppo, non mancano.  In più d'una occasione
  il procuratore generale presso la Cassazione ha evidenziato
  come sia difficile, per il secondo titolare dell'azione
  disciplinare, esercitare le proprie prerogative.
    In una solenne seduta del Consiglio superiore della
  magistratura alla presenza del Guardasigilli, il procuratore
  generale presso la Cassazione dichiarò: "Ogni giorno si
  assiste a una serie di condotte che, se non provenissero da
  magistrati che, vanno spesso sui giornali, potrebbero
  interessare titolari dell'azione disciplinare".  Nella stessa
  occasione il procuratore generale presso la Cassazione
  espresse il timore "che qualche magistrato possa aver
  acquisito un'immunità disciplinare".
    Un'ammissione di "impotenza" secondo alcuni
  commentatori.
    Di certo, il riconoscimento del carattere profondamente
  equivoco dell'attuale istituto dell'azione disciplinare.
    Con la "doppia titolarità", infatti, nessuno, né il
  Ministro né il procuratore generale, è tenuto a rispondere
  delle proprie scelte.
    Un Ministro, tenuto a rispondere in Parlamento, una volta
  che sia stata ripristinata l'esclusiva titolarità nell'azione
  disciplinare, non potrebbe mai fare affermazioni di
  "impotenza" come quelle sopra riportate.
    E' significativo che i Costituenti intendessero riservare
  detta titolarità al Ministro, come emerge dagli atti
  dell'Assemblea costituente.  Le ragioni di questo orientamento
  dei Costituenti e delle successive polemiche che
  accompagnarono il varo della legge n. 195 del 1958 erano
  molteplici.
    Le più importanti possono essere così sintetizzate:
      - il procuratore generale presso la Cassazione è egli
  stesso membro del Consiglio superiore della magistratura, si
  ha,
 
                               Pag. 3
 
  dunque, una sorta di sovrapposizione tra la parte requirente
  e la parte giudicante;
      - lo stesso procuratore generale contribuisce
  all'elezione dei membri della sezione disciplinare e dunque di
  coloro i quali devono giudicare le (e sulle) sue proposte
  accusatorie;
      - il procuratore generale, in quanto magistrato, non può
  rivendicare margini di discrezionalità o di facoltatività
  nell'avvio dell'azione disciplinare, per cui viene meno il
  significato "politico" dell'azione disciplinare.
    Appare lecito dubitare della costituzionalità
  dell'estensione della titolarità dell'azione disciplinare al
  procuratore generale presso la Cassazione.
    La titolarità del Ministro è centrale nel nostro sistema
  costituzionale.
    L'estensione di detta titolarità al procuratore generale
  presso la Cassazione scaturisce da una visione corporativa
  della funzione disciplinare.
    Per l'equilibrio tra i poteri, per il buon funzionamento
  della macchina giudiziaria, per l'imparzialità e l'efficienza
  dell'amministrazione della giustizia è necessario che la
  titolarità dell'azione disciplinare nei
  confronti dei magistrati sia del solo Ministro.
    Con la presente proposta di legge si vuole, innanzitutto,
  ristabilire l'esclusiva titolarità del Ministro di grazia e
  giustizia nell'azione disciplinare (articolo 1, comma 1),
  abrogando le norme che esplicitamente estendono tale
  titolarità al procuratore generale presso la Cassazione
  (articoli 2 e 3).
    Conseguentemente si stabilisce, dunque, che le funzioni di
  pubblico ministero presso la sezione disciplinare del
  Consiglio superiore della magistratura vengano esercitate dal
  Ministro Guardasigilli (articolo 1, comma 2).
    Per l'esercizio dell'azione disciplinare il Ministro potrà
  disporre di un ufficio, alle sue dirette dipendenze,
  appositamente costituito presso il Ministero di grazia e
  giustizia (articolo 1, comma 3).  Tale ufficio può essere
  composto da un minimo di sei a un massimo di dodici membri,
  tutti scelti dal Ministro (articolo 1, comma 4) tra funzionari
  del Ministero con grado non inferiore a dirigente generale o
  professori universitari ordinari in materie giuridiche o tra
  avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della
  professione (articolo 1, commi 5 e 6).
 
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