| 1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 14 della
legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "L'azione disciplinare
può essere peraltro promossa anche dal procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di
pubblico ministero presso la sezione disciplinare del
Consiglio superiore", sono soppresse.
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