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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30851
DDL2541-0002
Progetto di legge Camera n. 2541 - testo presentato - (DDL12-2541)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2541. TESTIPDL
...C2541.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2541 ZZ12 ZZRL ZZPR
                               Pag. 2
 
    Onorevoli  Deputati! -- Fin dal 1990 le competenti
  Autorità polacche avanzarono la proposta al Registro
  aeronautico italiano di iniziare colloqui tecnici in relazione
  all'opportunità di concludere un Accordo intergovernativo in
  materia di aeronavigabilità, condizione essenziale per la
  certificazione in Italia dei prodotti aeronautici civili di
  costruzione polacca.
    Nel 1992 venne presentato dalla controparte un progetto di
  Accordo, con l'auspicio che esso venisse portato a buon fine
  allo scopo di favorire lo scambio commerciale tra i Paesi.
    Acquisiti i pareri tecnici degli Enti e Ministeri
  competenti (RAI e Ministero dei trasporti), si ritenne che
  l'Accordo dovesse essere limitato a velivoli con peso sino a
  12.500 libbre ed a motori alternativi di potenza non superiore
  a 1000 hp.  Una estensione dell'Accordo a velivoli di peso
  superiore (categoria commuter) avrebbe portato unicamente un
  vantaggio commerciale per la parte polacca senza, al momento,
  contropartita per la parte italiana.
    L'Accordo, che ha reso possibile l'importazione e
  l'esportazione di prodotti aeronautici civili tra i due Stati,
  imprimerà
  dunque un impulso notevole agli scambi bilaterali nel
  settore.  La firma del trattato, inoltre, ha costituito
  un'occasione propizia per consolidare i rapporti con la
  controparte polacca e per favorire una migliore attività di
  cooperazione tecnica tra le industrie dei due Paesi.
    L'articolato dell'Accordo in particolare disciplina:
      i cosiddetti criteri di navigabilità per quanto riguarda
  la progettazione, la costruzione di veivoli, la loro
  conformità alle norme previste nelle rispettive
  legislazioni;
      la portata dell'Accordo, la quale investe le reciproche
  garanzie sui progetti e sulla loro realizzazione;
      la cooperazione e l'assistenza reciproca, la quale
  comprenderà anche lo scambio di ogni utile informazione in
  materia, mentre per le procedure di attuazione si rinvia ad un
  futuro programma da concordare.
    Conclude l'Accordo un annesso, che ne costituisce parte
  integrante, il quale precisa alcuni dati relativi ai veivoli
  di cui al testo base.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2541 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2541 TOTPAG=0026 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=254100 00 FASCIDC=12DDL2541 SORTNAV=0254100 000 00000 ZZDDLC2541 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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