| 1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di
referendum da riprodurre nella parte interna delle
schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto
del referendum".
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