| 1. Per la realizzazione di opere di rilevante interesse
tecnico, architettonico, urbanistico ed artistico e di importo
presuntivo superiore a lire 25 miliardi, le amministrazioni di
cui alla presente legge che decidono di avvalersi dell'opera
dei professionisti, deliberano il bando di un
progetto-concorso, esteso alla partecipazione di gruppi di
progettazione nell'ambito nazionale e, se dovuto,
comunitario.
2. Tra gli elaborati da consegnare ai partecipanti devono
essere inclusi i risultati di adeguati sondaggi geognostici,
con annessa relazione geologica e geotecnica.
3. Nel bando di concorso devono essere indicate le
competenze per i primi tre progetti classificati, nonché un
congruo compenso a titolo di rimborso spese per i primi altri
dieci progetti classificati in prosieguo a giudizio di
un'apposita commissione.
4. Della commissione di cui al comma 3 non possono far
parte consiglieri e amministratori dell'ente committente.
5. Il titolare del progetto vincitore, se incaricato della
progettazione esecutiva,
Pag. 6
deve predisporre le copie necessarie da presentare a tutti
gli uffici o enti preposti a rilasciare autorizzazioni, visti,
concessioni, nulla osta, licenze per rendere operativo il
progetto, ed a tal fine deve collaborare con l'ente
committente per la presentazione di tutte le istanze che per
legge competono all'ente stesso ed inoltre apportare tutte le
modifiche necessarie per uniformarsi alle eventuali
prescrizioni imposte da ciascuno degli uffici di cui sopra.
6. Nel caso di inadempienza entro novanta giorni dalla
prescrizione o di inadeguatezza del progetto nell'uniformarsi
alle prescrizioni stesse, l'ente provvede ad affidare
l'incarico al professionista successivamente classificato ed
al progettista inadempiente spetta il solo rimborso spese.
7. Per progetti di rilevante interesse, qualora non si
adotti la procedura del progetto-concorso, può essere dato
incarico diretto a professionisti di chiara fama nazionale con
delibera dell'ente approvata con il voto della maggioranza dei
tre quarti dei suoi componenti.
| |