| (Delega di Governo: princìpi generali
e criteri direttivi).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di:
a) applicare disincentivi al sistema dei prezzi di
mercato, affinché includa il costo dei danni e degli impatti
ambientali in tutti i settori connessi con i processi
produttivi e distributivi che generano o possono generare
fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo;
b) apportare incentivi al sistema dei prezzi di
mercato ai fini di sostenere la ricerca, la riconversione,
l'innovazione, la produzione di attività economiche, a basso
consumo energetico, aventi per oggetto tecnologie pulite ed
energia rinnovabile;
c) riorientare gli strumenti di politica fiscale
esistenti, mediante la ridefinizione della base imponibile, la
internalizzazione dei costi esterni legati al trasporto urbano
e alle attività turistiche, la rideterminazione delle aliquote
e delle detrazioni di imposta nonché la previsione di
interventi agevolativi, al fine di incoraggiare un minor
consumo e una minore intensità d'uso delle risorse ambientali,
naturali ed energetiche;
d) ridurre il costo del lavoro, anche a fini di
aumento dell'occupazione, per le imprese che svolgono attività
di tutela dell'ecosistema e di promozione e miglioramento
della qualità ambientale;
e) promuovere un nuovo assetto della finanza
regionale teso a consentire il riconoscimento da parte degli
enti locali di benefìci fiscali:
1) alle imprese che intraprendono o comunque svolgono
le attività economiche indicate alle lettere a), b), c)
e d), con particolare riferimento alla riduzione del
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volume dei rifiuti, delle raccolte differenziate dei rifiuti,
al risanamento e alla valorizzazione dei centri storici
antichi, dei beni del patrimonio artistico, architettonico e
ambientale;
2) alle persone fisiche che pongono in essere atti
finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento
dell'ambiente;
f) istituire un'imposta sulle emissioni di ossido
di carbonio e sul valore energetico dei prodotti secondo i
criteri informatori contenuti nella proposta di direttiva del
Consiglio delle Comunità europee del 2 giugno 1992, COM(92)
226, nella successiva proposta modificata del 10 maggio 1995,
COM(95) 176 e nell'articolo 3 della direttiva 23 marzo 1994,
COM(94) 12 per quanto riguarda i veicoli a motore;
g) aumentare le imposte sui consumi di benzina e
gasolio per trasporti, gas e gasolio per riscaldamento,
sull'energia elettrica per usi domestici e del terziario e
destinare il maggior gettito a:
1) sgravi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche mediante l'introduzione di ulteriori detrazioni a
favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
2) sgravi dei contributi sociali a carico delle imprese
con attività economiche indirizzate a tecnologia pulita;
3) realizzazione delle finalità di cui alla legge 28
agosto 1989, n. 305, e 26 febbraio 1992, n. 211;
4) istituzione di un fondo destinato ad incentivare la
sostituzione del parco automobilistico che favorisca
l'ingresso sul mercato di veicoli, ad emissioni più
contenute;
h) introdurre incentivi per le controparti dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da
d-bis) a d-sexies), del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, tali da costituire componente negativa di
reddito deducibile.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il
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Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni
si esprimono entro quindici giorni dalla data di
trasmissione.
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