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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30862
DDL2543-0003
Progetto di legge Camera n. 2543 - testo presentato - (DDL12-2543)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2543. TESTIPDL
...C2543.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2543 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Delega di Governo: princìpi generali
                    e criteri direttivi).
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi al fine di:
        a)  applicare disincentivi al sistema dei prezzi di
  mercato, affinché includa il costo dei danni e degli impatti
  ambientali in tutti i settori connessi con i processi
  produttivi e distributivi che generano o possono generare
  fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo;
        b)  apportare incentivi al sistema dei prezzi di
  mercato ai fini di sostenere la ricerca, la riconversione,
  l'innovazione, la produzione di attività economiche, a basso
  consumo energetico, aventi per oggetto tecnologie pulite ed
  energia rinnovabile;
        c)  riorientare gli strumenti di politica fiscale
  esistenti, mediante la ridefinizione della base imponibile, la
  internalizzazione dei costi esterni legati al trasporto urbano
  e alle attività turistiche, la rideterminazione delle aliquote
  e delle detrazioni di imposta nonché la previsione di
  interventi agevolativi, al fine di incoraggiare un minor
  consumo e una minore intensità d'uso delle risorse ambientali,
  naturali ed energetiche;
        d)  ridurre il costo del lavoro, anche a fini di
  aumento dell'occupazione, per le imprese che svolgono attività
  di tutela dell'ecosistema e di promozione e miglioramento
  della qualità ambientale;
        e)  promuovere un nuovo assetto della finanza
  regionale teso a consentire il riconoscimento da parte degli
  enti locali di benefìci fiscali:
        1) alle imprese che intraprendono o comunque svolgono
  le attività economiche indicate alle lettere  a), b), c)
  e  d),  con particolare riferimento alla riduzione del
 
                               Pag. 7
 
  volume dei rifiuti, delle raccolte differenziate dei rifiuti,
  al risanamento e alla valorizzazione dei centri storici
  antichi, dei beni del patrimonio artistico, architettonico e
  ambientale;
        2) alle persone fisiche che pongono in essere atti
  finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento
  dell'ambiente;
        f)  istituire un'imposta sulle emissioni di ossido
  di carbonio e sul valore energetico dei prodotti secondo i
  criteri informatori contenuti nella proposta di direttiva del
  Consiglio delle Comunità europee del 2 giugno 1992, COM(92)
  226, nella successiva proposta modificata del 10 maggio 1995,
  COM(95) 176 e nell'articolo 3 della direttiva 23 marzo 1994,
  COM(94) 12 per quanto riguarda i veicoli a motore;
        g)  aumentare le imposte sui consumi di benzina e
  gasolio per trasporti, gas e gasolio per riscaldamento,
  sull'energia elettrica per usi domestici e del terziario e
  destinare il maggior gettito a:
        1) sgravi dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche mediante l'introduzione di ulteriori detrazioni a
  favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
        2) sgravi dei contributi sociali a carico delle imprese
  con attività economiche indirizzate a tecnologia pulita;
        3) realizzazione delle finalità di cui alla legge 28
  agosto 1989, n. 305, e 26 febbraio 1992, n. 211;
        4) istituzione di un fondo destinato ad incentivare la
  sostituzione del parco automobilistico che favorisca
  l'ingresso sul mercato di veicoli, ad emissioni più
  contenute;
        h)  introdurre incentivi per le controparti dei
  soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da
  d-bis)  a  d-sexies),  del decreto-legge 10 giugno
  1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1994, n. 489, tali da costituire componente negativa di
  reddito deducibile.
    2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il
 
                               Pag. 8
 
  Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
  Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
  1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
  Commissioni permanenti competenti per materia.  Le Commissioni
  si esprimono entro quindici giorni dalla data di
  trasmissione.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2543 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2543 TOTPAG=0009 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=254300 00 FASCIDC=12DDL2543 SORTNAV=0254300 000 00000 ZZDDLC2543 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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